Art. 19.
(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo).

      1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 14.
      2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attività subacquee (CMAS) e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria organizzazione didattica.
      3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

          a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla

 

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competente CCIAA e certificato di attribuzione della partiva IVA;

          b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione no profit, copia autentica dell'atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;

          c) nel caso di organizzazioni che operano come sedi nazionali di società o associazioni internazionali, siano esse comunitarie che extracomunitarie, copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento;

          d) copia degli standard didattici di riferimento;

          e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi ed altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti necessariamente in lingua italiana.

      4. Alle organizzazioni didattiche subacquee non è richiesta l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 15.